Con la sentenza n. 01407/2022, resa dal Consiglio di Stato insede Giurisdizionale – Sezione Quinta, in data 28.02.2022, è stato respinto il Ricorso promosso dalla Società Ipogeo Latina S.r.l. per la riforma della sentenza resa dal T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina n. 121/2021 con l’effetto di confermare integralmente la sentenza appellata.
Ricordiamo che Ipogeo Latina s.r.l. è concessionaria della progettazione e costruzione delle opere di ampliamento e delle opere accessorie, nonché della gestione e manutenzione programmata ordinaria e straordinaria dell’area cimiteriale del cimitero urbano di Latina e gestisce i servizi cimiteriali in concessione secondo le prescrizioni della convenzione e dei regolamenti cimiteriali generale e dei servizi.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 121 del 2021, aveva dichiarato inammissibile il ricorso con cui la società aveva impugnato la disposizione dirigenziale n. 0034054/2020 del 25 marzo 2020, nonché l’avviso pubblicato sull’albo pretorio del comune di Latina, con cui il comune – servizio lavori pubblici e progettazione – servizi cimiteriali, nelle more della auspicata individuazione di una soluzione alla situazione di criticità, disponeva la sospensione dell’invio di richieste di versamento del canone di concessione d’uso per le sepolture i cui termini di validità risulterebbero scaduti; delle richieste di pagamento del canone c.d. di “mantenimento”; di tutte le attività volte alla liberazione delle sepolture nei confronti degli utenti che rientravano nelle fattispecie sopra individuate; e, quindi, la deroga alle norme regolamentari che ineriscono gli artt. 34, 35 e 37 del regolamento generale cimiteriale di cui al contratto Rep. n. 50503/09, riguardanti alcune tipologie di operazioni cimiteriali espressamente ivi indicate.
Ipogeo Latina s.r.l. impugnava la sentenza succitata, ma con la sentenza n. 01407/2022, resa dal Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale – Sezione Quinta, in data 28.02.2022, è stato respinto il Ricorso per la riforma della sentenza resa dal T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina n. 121/2021, in quanto infondato nel merito.
Il Consiglio di Stato: conferma che la durata delle concessioni rilasciate dall’Ente antecedentemente al 2009 è quella stabilita ai sensi del Regolamento cimiteriale vigente alla data del rilascio, anche per le autorizzazioni sprovviste di uno specifico “contratto” di concessione; dichiara inammissibile la prassi, sino ad oggi applicata dal concessionario con l’invio agli utenti delle richieste di versamento del canone di concessione d’uso per le sepolture i cui termini di validità risulterebbero scaduti ai sensi del Regolamento di gestione cimiteriale allegato alla proposta di project financing; sospende i procedimenti già avviati.
Il gestore cimiteriale non potrà più chiedere alcuna estumulazione o rinnovo contrattuale.